Art. 16
Piani di emergenza e misure di recupero
In vigore dal 10 feb 2021
Piani di emergenza e misure di recupero
L'autorità erogatrice garantisce che la convenzione di sovvenzione classificata imponga ai beneficiari di predisporre piani di emergenza (BCP) per proteggere le ICUE trattate nel quadro della sovvenzione classificata in situazioni di emergenza, e di mettere in atto misure di prevenzione e recupero nel contesto di piani di continuità operativa per ridurre al minimo l'impatto degli incidenti in relazione al trattamento e alla conservazione delle ICUE. I beneficiari confermano all'autorità erogatrice l'attuazione dei loro BCP.
Storico versioni
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