Art. 13

Trattamento elettronico

In vigore dal 10 feb 2021
Trattamento elettronico 1.   Il trattamento e la trasmissione elettronici delle ICUE sono effettuati conformemente ai capi 5 e 6 della decisione (UE, Euratom) 2015/444 e alle relative norme di attuazione. I sistemi di comunicazione e informazione di proprietà del beneficiario utilizzati per trattare le ICUE per l'esecuzione della convenzione di sovvenzione (CIS del beneficiario) sono soggetti all'accreditamento da parte dell'autorità di accreditamento di sicurezza (SAA) responsabile. Ogni trasmissione elettronica di ICUE è protetta mediante prodotti crittografici approvati conformemente all'articolo 36, paragrafo 4, della decisione (UE, Euratom) 2015/444. Le misure di sicurezza TEMPEST sono attuate conformemente all'articolo 36, paragrafo 6, della medesima decisione. 2.   L'accreditamento di sicurezza del CIS del beneficiario che tratta ICUE di livello RESTREINT UE/EU RESTRICTED e di tutte le relative interconnessioni può essere delegato al responsabile della sicurezza del beneficiario se consentito dalle disposizioni legislative e regolamentari nazionali. In caso di delega il beneficiario è responsabile dell'attuazione dei requisiti minimi di sicurezza descritti nella SAL per il trattamento di informazioni RESTREINT UE/EU RESTRICTED nel suo CIS. Tuttavia le NSA/DSA e le SAA competenti restano responsabili della protezione delle informazioni RESTREINT UE/EU RESTRICTED trattate dal beneficiario e conservano il diritto di ispezionare le misure di sicurezza adottate dal beneficiario. Inoltre il beneficiario trasmette all'autorità erogatrice e se richiesto dalle disposizioni legislative e regolamentari nazionali alla SAA nazionale competente, una dichiarazione di conformità in cui si certifica che il CIS del beneficiario e le relative interconnessioni sono stati accreditati per il trattamento di ICUE di livello RESTREINT UE/EU RESTRICTED (11).
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Trattamento elettronico (Art. 13 Decisione (UE) 2021/259) — Testo vigente | Portale Normativo