Art. 11

Segreto professionale e trattamento delle informazioni classificate

In vigore dal 9 feb 2021
Segreto professionale e trattamento delle informazioni classificate I membri del GEE e i membri dei sottogruppi, così come gli esperti invitati e i membri del comitato di identificazione, sono soggetti all’obbligo del segreto professionale che, in virtù dei trattati e delle relative norme di attuazione, si applica a tutti i membri delle istituzioni e al loro personale, nonché al rispetto delle norme della Commissione in materia di sicurezza riguardanti la protezione delle informazioni classificate UE, di cui alle decisioni della Commissione (UE, Euratom) 2015/443 (4) e (UE, Euratom) 2015/444 (5). In caso di mancato rispetto di tali obblighi, la Commissione può adottare tutti i provvedimenti del caso.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dec:2021:156:oj#art-11

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Segreto professionale e trattamento delle informazioni classificate (Art. 11 Decisione (UE) 2021/156) — Testo vigente | Portale Normativo