Art. 13

Spese di riunione

In vigore dal 9 feb 2021
Spese di riunione 1.   I partecipanti alle attività dell’EGE e dei suoi sottogruppi non sono retribuiti per i servizi resi. 2.   La Commissione rimborsa le spese di viaggio e di soggiorno sostenute dai partecipanti alle attività del GEE e dei sottogruppi e dai membri del comitato di identificazione. I rimborsi sono effettuati conformemente alle disposizioni vigenti in seno alla Commissione e nei limiti degli stanziamenti disponibili assegnati ai servizi della Commissione nel quadro della procedura annuale di assegnazione delle risorse.
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Spese di riunione (Art. 13 Decisione (UE) 2021/156) — Testo vigente | Portale Normativo