Art. 11
Segreto professionale e trattamento delle informazioni classificate
In vigore dal 9 feb 2021
Segreto professionale e trattamento delle informazioni classificate
I membri del GEE e i membri dei sottogruppi, così come gli esperti invitati e i membri del comitato di identificazione, sono soggetti all’obbligo del segreto professionale che, in virtù dei trattati e delle relative norme di attuazione, si applica a tutti i membri delle istituzioni e al loro personale, nonché al rispetto delle norme della Commissione in materia di sicurezza riguardanti la protezione delle informazioni classificate UE, di cui alle decisioni della Commissione (UE, Euratom) 2015/443 (4) e (UE, Euratom) 2015/444 (5). In caso di mancato rispetto di tali obblighi, la Commissione può adottare tutti i provvedimenti del caso.
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