Art. 8
In vigore dal 29 dic 2020
1. Ogni Stato membro che intenda negoziare una disposizione bilaterale di cui all', paragrafi 1 e 3, o un accordo bilaterale di cui all' tiene informata la Commissione in merito ai negoziati con il Regno Unito riguardo a tali disposizioni o accordi e, se del caso, invita la Commissione a partecipare ai negoziati in qualità di osservatore.
2. Al termine dei negoziati, lo Stato membro interessato trasmette alla Commissione il progetto di disposizione o di accordo che ne risulta. La Commissione ne informa senza ritardo il Parlamento europeo e il Consiglio.
3. Non oltre tre mesi dalla ricezione del progetto di disposizione o accordo, la Commissione decide se siano state rispettate le condizioni di cui al primo comma, rispettivamente, dell', paragrafo 1 o 3, o dell'. Se la Commissione decide che tali condizioni sono state rispettate, lo Stato membro interessato può firmare e concludere la disposizione o l'accordo in questione.
4. Lo Stato membro interessato fornisce alla Commissione una copia della disposizione o dell'accordo entro un mese dalla sua entrata in vigore o, se essi devono essere applicati a titolo provvisorio, entro un mese dall'inizio della loro applicazione a titolo provvisorio.
Storico versioni
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