Art. 3
In vigore dal 29 dic 2020
1. Fino all'entrata in vigore nell'Unione di un atto legislativo specifico che disciplini l'adozione delle misure elencate in appresso alle lettere da a) a i), la Commissione adotta qualsiasi decisione dell'Unione di prendere tali misure, conformemente alle condizioni stabilite nelle corrispondenti disposizioni dell'accordo sugli scambi e la cooperazione, per quanto riguarda:
a)
la sospensione del pertinente trattamento preferenziale per il prodotto o i prodotti interessati di cui all'articolo GOODS.19 [Misure in caso di violazione o elusione della normativa doganale] dell'accordo sugli scambi e la cooperazione;
b)
l'applicazione delle misure correttive e la sospensione degli obblighi di cui all'articolo LPFOFCSD.3.12 [Misure correttive] dell'accordo sugli scambi e la cooperazione;
c)
l'applicazione delle misure di riequilibrio e delle contromisure di cui all'articolo LPFOFCSD.9.4 [Riequilibrio] dell'accordo sugli scambi e la cooperazione;
d)
l'applicazione delle misure correttive di cui all'articolo ROAD.11 [Misure correttive] dell'accordo sugli scambi e la cooperazione;
e)
le misure compensative di cui all'articolo FISH.9 [Misure compensative in caso di revoca o riduzione dell'accesso] dell'accordo sugli scambi e la cooperazione;
f)
l'applicazione delle misure correttive di cui all'articolo FISH.14 [Misure correttive e risoluzione delle controversie] dell'accordo sugli scambi e la cooperazione;
g)
la sospensione o la cessazione della partecipazione del Regno Unito ai programmi dell'Unione di cui all'articolo UNPRO.3.1 [Sospensione della partecipazione del Regno Unito a un programma dell'Unione da parte dell'Unione europea] e all'articolo UNPRO.3.20 [Cessazione della partecipazione del Regno Unito a un programma dell'Unione da parte dell'Unione europea] dell'accordo sugli scambi e la cooperazione;
h)
l'offerta o l'accettazione di una compensazione temporanea o la sospensione degli obblighi nel contesto dell'allineamento delle disposizioni a seguito di una procedura di arbitrato o di gruppo di esperti a norma dell'articolo INST.24 [Misure correttive temporanee] dell'accordo sugli scambi e la cooperazione, salvo quanto disposto dal regolamento (UE) n. 654/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (3);
i)
le misure di salvaguardia e le misure di riequilibrio di cui all'articolo INST.36 [Misure di salvaguardia] dell'accordo sugli scambi e la cooperazione.
2. La Commissione comunica esaustivamente e tempestivamente al Consiglio la sua intenzione di adottare le misure di cui al paragrafo 1, al fine di consentire uno scambio di opinioni significativo in sede di Consiglio. La Commissione tiene nella massima considerazione le osservazioni formulate. La Commissione informa altresì il Parlamento europeo, se del caso.
3. Qualora uno o più Stati membri nutrano una particolare preoccupazione, possono chiedere alla Commissione di adottare le misure di cui al paragrafo 1. La Commissione, ove non risponda positivamente a una siffatta richiesta, informa tempestivamente il Consiglio delle relative motivazioni.
4. La Commissione può altresì adottare misure volte a ripristinare i diritti e gli obblighi derivanti dall'accordo sugli scambi e la cooperazione esistenti prima dell'adozione delle misure di cui al paragrafo 1. I paragrafi 2 e 3 si applicano mutatis mutandis.
5. Prima dell'adozione di un atto legislativo specifico che disciplini l'adozione delle misure di cui al paragrafo 1, il Consiglio procede a un riesame delle disposizioni di cui al presente articolo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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