Art. 2

In vigore dal 29 dic 2020
1.   La Commissione rappresenta l'Unione in sede di consiglio di partenariato, di comitato commerciale di partenariato, di comitati commerciali specializzati e di comitati specializzati istituiti a norma degli articoli INST.1 [Consiglio di partenariato] e INST.2 [Comitati] dell'accordo sugli scambi e la cooperazione, nonché in tutti i comitati commerciali specializzati e comitati specializzati aggiuntivi istituiti in conformità dell'articolo INST.1 [Consiglio di partenariato], paragrafo 4, lettera g), o dell'articolo INST.2 [Comitati], paragrafo 2, lettera g), dell'accordo sugli scambi e la cooperazione. Ciascuno Stato membro è autorizzato a inviare un rappresentante affinché accompagni il rappresentante della Commissione, nell'ambito della delegazione dell'Unione, alle riunioni del consiglio di partenariato e di altri organismi comuni istituiti nell'ambito dell'accordo sugli scambi e la cooperazione. 2.   Affinché il Consiglio sia in grado di esercitare pienamente le sue funzioni di definizione delle politiche, di coordinamento e decisionali conformemente ai trattati, in particolare mediante la definizione delle posizioni da adottare a nome dell'Unione in sede di consiglio di partenariato, di comitato commerciale di partenariato, di comitati commerciali specializzati e di comitati specializzati, la Commissione assicura che il Consiglio riceva tutte le informazioni e tutti i documenti connessi a tutte le riunioni di detti organismi comuni o a tutti gli atti da adottare con procedura scritta con sufficiente anticipo rispetto a tale riunione o tale ricorso alla procedura scritta e in ogni caso non più tardi di otto giorni lavorativi prima di detta riunione o detto ricorso alla procedura scritta. Il Consiglio è altresì tempestivamente informato in merito alle discussioni e ai risultati delle riunioni del consiglio di partenariato, del comitato commerciale di partenariato, dei comitati commerciali specializzati e dei comitati specializzati, nonché del ricorso alla procedura scritta, e riceve i progetti di processo verbale e tutti i documenti relativi a tali riunioni o al ricorso a tale procedura. 3.   Il Parlamento europeo è messo in grado di esercitare pienamente le proprie prerogative istituzionali durante l'intero processo conformemente ai trattati. 4.   Per un periodo di cinque anni a decorrere dal 1o gennaio 2021, la Commissione riferisce annualmente al Parlamento europeo e al Consiglio sull'attuazione e applicazione dell'accordo sugli scambi e la cooperazione.
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