Art. 10
In vigore dal 29 dic 2020
L'esercizio della competenza dell'Unione mediante l'accordo sugli scambi e la cooperazione non pregiudica le rispettive competenze dell'Unione e degli Stati membri riguardo a negoziati in corso o futuri, alla firma o alla conclusione di accordi internazionali con altri paesi terzi o riguardo a negoziati futuri, alla firma o alla conclusione di accordi integrativi di cui all'articolo COMPROV.2 [Accordi integrativi] dell'accordo sugli scambi e la cooperazione.
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