Art. 5
Coordinamento a livello di Unione
In vigore dal 23 dic 2020
Coordinamento a livello di Unione
1. La Commissione convoca periodicamente riunioni dei referenti nazionali per coordinare lo svolgimento dell’Anno europeo. Tali riunioni servono altresì come opportunità per scambiare informazioni sull’attuazione dell’Anno europeo a livello di Unione e nazionale. I rappresentanti del Parlamento europeo possono partecipare a tali riunioni in veste di osservatori.
2. Il coordinamento dell’Anno europeo a livello di Unione deve avere un approccio trasversale onde creare sinergie tra i vari programmi e le varie iniziative dell’Unione che finanziano progetti nel settore del trasporto ferroviario o che interessano le ferrovie.
3. La Commissione convoca riunioni periodiche di tutti i portatori di interessi e dei rappresentanti delle organizzazioni o degli organismi operanti nel settore del trasporto ferroviario, fra cui le reti culturali transnazionali esistenti, le organizzazioni non governative pertinenti, le università e i centri tecnologici, i rappresentanti delle organizzazioni e delle comunità giovanili, nonché le organizzazioni che rappresentano le persone con disabilità e le persone a mobilità ridotta, per assisterla in sede di attuazione dell’Anno europeo a livello di Unione.
4. Se il bilancio lo permette, la Commissione può organizzare inviti a presentare proposte e progetti che possono ricevere sostegno per il loro rilevante contributo agli obiettivi dell’Anno europeo.
Storico versioni
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