Art. 3
Contenuto delle misure
In vigore dal 23 dic 2020
Contenuto delle misure
1. Le misure da adottare per conseguire gli obiettivi di cui all’ devono essere oggetto di uno stretto coordinamento con le attività in corso per la promozione del trasporto ferroviario. Tali misure comprendono le seguenti attività a livello di Unione, nazionale, regionale o locale, organizzate nell’ambito di collaborazioni o individualmente, e connesse agli obiettivi dell’Anno europeo:
a)
iniziative e manifestazioni per promuovere il dibattito, per costruire un’immagine positiva, per sensibilizzare e agevolare il coinvolgimento di cittadini, imprese e autorità pubbliche al fine di accrescere la fiducia nelle ferrovie, segnatamente nel periodo post-crisi COVID-19, e per promuovere l’attrattiva della ferrovia per il trasporto ferroviario di più persone e merci, quale modo per contrastare i cambiamenti climatici, tramite molteplici canali e strumenti, comprese manifestazioni negli Stati membri, sottolineando al contempo la sicurezza e la comodità dei viaggi in treno;
b)
iniziative negli Stati membri volte a incentivare la scelta del treno per i viaggi d’affari nel settore sia pubblico che privato e per gli spostamenti dei pendolari;
c)
esposizioni informative, campagne educative, stimolanti e di sensibilizzazione, nonché l’utilizzo di convogli ferroviari adibiti a spazi espositivi e di informazione per incoraggiare passeggeri, consumatori e imprese a cambiare il loro comportamento e per stimolare il pubblico a fornire un contributo attivo per il conseguimento degli obiettivi di un trasporto più sostenibile;
d)
condivisione delle esperienze e delle migliori pratiche delle autorità nazionali, regionali e locali, della società civile, delle imprese e delle scuole in merito alla promozione dell’uso delle ferrovie e alle modalità per modificare i comportamenti a tutti i livelli;
e)
svolgimento di studi e di attività innovative e diffusione dei relativi risultati su scala europea o nazionale;
f)
promozione di progetti e reti relativi all’Anno europeo, anche tramite i media, le reti sociali e altre comunità virtuali;
g)
collaborazioni ed eventi quali delineati nell’allegato;
h)
identificazione e promozione delle migliori pratiche per creare condizioni di parità tra i diversi modi di trasporto;
i)
promozione di progetti e attività per sensibilizzare alla mobilità sostenibile da punto a punto che offre soluzioni di viaggio continue «da porta a porta» combinate ad altri modi di trasporto, compresi gli spostamenti attivi, e una logistica sostenibile e intelligente;
j)
promozione di progetti e attività che permettano di far conoscere lo spazio ferroviario europeo unico e ne facciano comprendere l’importanza, in particolare per quanto riguarda la sua attuazione in corso, le azioni volte a facilitare i viaggi ferroviari internazionali e le azioni per le informazioni digitali sui passeggeri, quali la fornitura di informazioni in tempo reale sulle offerte di viaggio, le tariffe e gli orari, anche da parte di fornitori indipendenti, facilitando il confronto; e
k)
promozione di progetti e attività per la realizzazione di un’infrastruttura ferroviaria ampliata, modernizzata e interoperabile, incluso un sistema europeo di gestione del traffico ferroviario (European Rail Traffic Management System — ERTMS), terminali che offrano opzioni di trasferimento modale, nonché materiale rotabile rimodernato.
2. Nel corso dell’Anno europeo la Commissione prende in considerazione l’avvio di:
a)
uno studio sulla fattibilità della creazione di un’etichetta europea per promuovere merci e prodotti trasportati su rotaia al fine di incoraggiare le imprese a optare per il trasporto su rotaia; e
b)
uno studio di fattibilità in vista dell’introduzione di un indice di connettività ferroviaria, volto a classificare il livello di integrazione raggiunto attraverso l’utilizzo dei servizi sulla rete ferroviaria e a mettere in risalto il potenziale delle ferrovie di competere con altri modi di trasporto.
Entro il 31 marzo 2021 la Commissione informa dei suoi piani il Parlamento europeo e il Consiglio.
3. Le istituzioni e gli organismi dell’Unione così come gli Stati membri, rispettivamente a livello di Unione e nazionale, possono far riferimento all’Anno europeo e utilizzarne l’identità visiva nella promozione delle attività di cui al paragrafo 1.
Storico versioni
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