Art. 7
Monitoraggio e valutazione
In vigore dal 23 dic 2020
Monitoraggio e valutazione
Entro il 31 dicembre 2022 la Commissione trasmette al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni una relazione sull’attuazione, sui risultati e sulla valutazione generale delle iniziative previste dalla presente decisione. La Commissione fissa indicatori chiave di prestazione per la valutazione delle iniziative. Tali indicatori chiave di prestazione sono esposti nella relazione della Commissione. Ai fini di tale relazione, gli Stati membri forniscono alla Commissione informazioni sulle attività di cui sono responsabili.
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