Art. 4

In vigore dal 30 nov 2020
1.   Le autorità competenti degli Stati membri interessati possono autorizzare il trasporto diretto di partite di uova da cova da stabilimenti di origine e incubatoi designati situati nelle zone del loro territorio elencate nell'allegato a stabilimenti di produzione di vaccini situati al di fuori di tali zone nel loro territorio o nel territorio di un altro Stato membro, purché siano rispettate tutte le seguenti condizioni: a) sia garantito il trasporto diretto della partita dallo stabilimento di origine allo stabilimento di produzione di vaccini di destinazione, oppure dallo stabilimento di origine all'incubatoio designato e da questo allo stabilimento di produzione di vaccini di destinazione; b) i riproduttori (parent) da cui sono ottenute le uova da cova non siano stati colpiti da HPAI nei 21 giorni precedenti la data di raccolta di tali uova da cova nello stabilimento di origine; c) i riproduttori (parent) da cui sono ottenute le uova da cova siano stati sottoposti, con esito favorevole, a sorveglianza clinica e virologica conformemente all'allegato, capitolo IV, punto 8.10, della decisione 2006/437 della Commissione (8); d) una visita clinica del pollame effettuata in tutte le unità di produzione dello stabilimento di origine nelle 72 ore precedenti la spedizione della partita abbia avuto esito favorevole; e) le uova da cova e i relativi imballaggi siano stati disinfettati prima della spedizione dallo stabilimento di origine e, se applicabile, dall'incubatoio designato, conformemente alle istruzioni del veterinario ufficiale, e possa essere garantita la tracciabilità di tali uova; f) le uova da cova siano trasportate in veicoli sigillati dall'autorità competente o sotto la sua supervisione dallo stabilimento di origine e, se applicabile, dall'incubatoio designato; g) siano applicate misure di biosicurezza nello stabilimento di origine e, se applicabile, nell'incubatoio designato, conformemente alle istruzioni dell'autorità competente del luogo di spedizione; h) l'autorità competente dello Stato membro di destinazione abbia acconsentito, prima della movimentazione dallo stabilimento di origine o, se applicabile, dall'incubatoio designato, a che tale movimentazione avvenga. 2.   Gli Stati membri interessati provvedono affinché i certificati sanitari per gli scambi all'interno dell'Unione di cui all'articolo 20 della direttiva 2009/158/CE e definiti nel suo allegato IV, che accompagnano le partite delle uova da cova di cui al paragrafo 1 del presente articolo da spedire in altri Stati membri, riportino la seguente frase: «La partita è conforme alle norme di polizia sanitaria specificate nella decisione di esecuzione (UE) 2020/1809 della Commissione.».
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