Art. 3

In vigore dal 30 nov 2020
Gli Stati membri interessati provvedono affinché: a) le zone di sorveglianza istituite dalle loro autorità competenti in conformità all'articolo 16, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2005/94/CE comprendano almeno le zone elencate come zone di sorveglianza nella parte B dell'allegato della presente decisione; b) le misure da applicare nelle zone di sorveglianza, come stabilito all'articolo 31 della direttiva 2005/94/CE, siano mantenute almeno fino alle date stabilite per le zone di sorveglianza indicate nella parte B dell'allegato della presente decisione.
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