Art. 1
In vigore dal 30 nov 2020
1. La presente decisione definisce a livello dell'Unione le zone di protezione e sorveglianza da istituire a cura degli Stati membri elencati nell'allegato della presente decisione (gli Stati membri interessati) in seguito alla comparsa di uno o più focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità (HPAI) nel pollame o in altri volatili in cattività, in conformità all'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2005/94/CE, nonché la durata delle misure da applicarsi in conformità all'articolo 29, paragrafo 1, e all'articolo 31, della stessa direttiva.
2. La presente decisione stabilisce norme concernenti la spedizione di partite di uova da cova dagli Stati membri interessati.
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