Art. 3
Certificazione dei risparmi di CO2
In vigore dal 25 nov 2020
Certificazione dei risparmi di CO2
1. L’autorità di omologazione garantisce che i risparmi di CO2 derivanti dall’uso della tecnologia innovativa siano stati determinati applicando la metodologia di cui all’allegato.
2. L’autorità di omologazione registra nella pertinente documentazione di omologazione i risparmi di CO2 certificati determinati conformemente al paragrafo 1 e il codice di ecoinnovazione di cui all’, paragrafo 1.
4. L’autorità di omologazione registra tutti gli elementi considerati ai fini della certificazione in una relazione di prova che accompagna la relazione di verifica di cui all’, paragrafo 2, e che insieme a questa viene conservata, e su richiesta mette tali informazioni a disposizione della Commissione.
5. L’autorità di omologazione certifica i risparmi di CO2 derivanti dall’uso della tecnologia innovativa solo se ritiene che questa sia conforme all’ e se i risparmi di CO2 ottenuti sono pari o superiori a 1 g di CO2/km, come specificato all’articolo 9, paragrafo 1, lettera a), del regolamento di esecuzione (UE) n. 725/2011.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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