Art. 1

Tecnologia innovativa

In vigore dal 25 nov 2020
Tecnologia innovativa La funzione di coasting a motore acceso è approvata come tecnologia innovativa ai sensi dell’articolo 11 del regolamento (UE) 2019/631, purché siano soddisfatte le condizioni seguenti: a) la funzione di coasting a motore acceso è destinata all’uso in autovetture della categoria M1 dotate di motore a combustione interna o in veicoli elettrici ibridi non a ricarica esterna di categoria M1 per i quali, conformemente all’allegato 8 del regolamento n. 101 della Commissione economica per l’Europa delle Nazioni Unite, possono essere utilizzate misurazioni senza correzione dei valori del consumo di carburante e delle emissioni di CO2, e a condizione che la configurazione del gruppo propulsore sia P0 o P1, dove P0 significa che la macchina elettrica è collegata alla cinghia di trasmissione del motore e P1 significa che la macchina elettrica è collegata all’albero motore; b) i veicoli che dispongono della funzione di coasting a motore acceso sono dotati di cambio automatico o di cambio manuale con frizione automatica; c) la funzione di coasting a motore acceso si attiva automaticamente nella modalità di marcia predominante del veicolo, ovvero la modalità di marcia che è sempre selezionata all’accensione del motore, a prescindere dalla modalità selezionata al momento dell’ultimo spegnimento del veicolo; d) quando il motore è acceso nella modalità di marcia predominante del veicolo non è possibile disattivare, né da parte del conducente né mediante un intervento esterno, la funzione di coasting a motore acceso; e) la funzione di coasting a motore acceso non è attiva quando la velocità del veicolo è inferiore a 15 km/h.
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