Art. 5

Abrogazione

In vigore dal 25 nov 2020
Abrogazione La presente decisione di esecuzione e le seguenti decisioni di esecuzione sono abrogate con effetto dal 1o gennaio 2021: decisioni di esecuzione 2013/128/UE, 2013/341/UE, 2013/451/UE, 2013/529/UE, 2014/128/UE, 2014/465/UE, 2014/806/UE, (UE) 2015/158, (UE) 2015/206, (UE) 2015/279, (UE) 2015/295, (UE) 2015/1132, (UE) 2015/2280, (UE) 2016/160, (UE) 2016/265, (UE) 2016/588, (UE) 2016/362, (UE) 2016/587, (UE) 2016/1721, (UE) 2016/1926, (UE) 2017/785, (UE) 2017/1402, (UE) 2018/1876, (UE) 2018/2079, (UE) 2019/313, (UE) 2019/314, (UE) 2020/728, (UE) 2020/1102, (UE) 2020/1222. A decorrere da tale data, i risparmi di CO2 certificati in riferimento a tali decisioni non sono presi in considerazione per il calcolo delle emissioni specifiche medie di un costruttore.
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