Art. 4
In vigore dal 24 nov 2020
Nell’ipotesi in cui nuove voci per i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche non pericolosi nell’allegato II della convenzione siano adottate nel corso della quindicesima riunione della conferenza delle parti, l’Unione, nella misura necessaria, adotta le misure previste dalla decisione OCSE, fatta salva la notifica presentata conformemente all’articolo 11 della convenzione, per assicurare che gli attuali controlli sulle spedizioni di rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche non pericolosi all’interno dell’Unione e del SEE rimangano impregiudicati.
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