Art. 1
In vigore dal 24 nov 2020
1. Per quanto concerne le proposte di modifica dell’allegato IV e di talune voci degli allegati II e IX della convenzione di Basilea sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi e del loro smaltimento («convenzione»), nonché le proposte di modifica degli allegati II, VIII e IX della convenzione riguardo ai rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche nella quindicesima riunione della conferenza delle parti, l’Unione persegue i seguenti obiettivi:
a)
assicurare che i meccanismi di controllo idonei della convenzione siano pienamente applicabili, per migliorare i controlli sulle spedizioni di rifiuti e facilitare la prevenzione delle spedizioni illegali di rifiuti;
b)
sostenere la gestione ecologicamente corretta dei rifiuti a livello mondiale e contribuire alla transizione verso un’economia circolare mondiale; e
c)
migliorare la chiarezza giuridica e stabilire una comprensione e un’interpretazione comuni fra le parti circa le operazioni di smaltimento di cui all’allegato IV della convenzione.
2. Al fine di perseguire gli obiettivi di cui al paragrafo 1, l’Unione deve presentare, in occasione della quindicesima riunione della conferenza delle parti, una proposta di modifica dell’allegato IV della convenzione intesa a:
a)
includere nell’allegato IV un’introduzione generale in cui è fatta chiara distinzione tra i termini «mancato recupero» e «recupero» e chiarire che sono contemplate, indipendentemente dal loro status giuridico e dal fatto che siano considerate o meno ecologicamente corrette, tutte le operazioni di smaltimento che si verificano o che potrebbero verificarsi nella pratica, e che sono contemplate ugualmente le operazioni effettuate prima di altre operazioni;
b)
includere nell’allegato IV titoli e testi introduttivi che chiariscano cosa si intende per «operazioni di mancato recupero» (allegato IVA) e «operazioni di recupero» (allegato IVB); e
c)
aggiornare e chiarire le descrizioni delle operazioni di cui all’allegato IV in linea con gli sviluppi scientifici, tecnici e di altra natura avvenuti successivamente all’adozione della convenzione nel 1989, e assicurare, mediante l’introduzione di norme generali nell’allegato IV, che tutte le operazioni non specificamente menzionate siano contemplate dalle disposizioni della convenzione.
Una proposta dettagliata di modifica dell’allegato IV della convenzione figura nella parte I dell’allegato della presente decisione.
3. In occasione della quindicesima riunione della conferenza delle parti, l’Unione deve presentare proposte di modifica delle voci relative ai rifiuti di plastica degli allegati II e IX della convenzione. Proposte dettagliate relative a tali modifiche figurano nella parte II dell’allegato della presente decisione.
4. La Commissione, a nome dell’Unione, comunica le proposte di cui ai paragrafi 2 e 3 al segretariato della convenzione.
5. L’Unione propone che la conferenza delle parti elabori spiegazioni od orientamenti, da non includere nella convenzione stessa, che forniscano chiarimenti ed esempi riguardo alle operazioni di smaltimento di cui all’allegato IV della convenzione, o sostiene tale proposta presentata da altre parti.
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