Art. 2
In vigore dal 24 nov 2020
La posizione da adottare a nome dell’Unione alla quindicesima riunione della conferenza delle parti per quanto riguarda le proposte presentate da altre parti della convenzione di modifica dell’allegato IV e di alcune voci degli allegati II, VIII e IX della convenzione dev’essere che l’Unione può appoggiare modifiche proposte da altre parti della convenzione, purché contribuiscano al raggiungimento degli obiettivi dell’Unione elencati nell’, paragrafo 1, riguardanti:
a)
operazioni di smaltimento elencate nell’allegato IV della convenzione;
b)
nuove proposte di voci relative ai rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche nell’allegato II (Categorie di rifiuti che richiedono un’attenzione particolare) della convenzione; e
c)
le voci relative ai rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche attualmente elencate negli allegati VIII e IX della convenzione.
Storico versioni
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