Art. 3
Cooperazione amministrativa
In vigore dal 10 nov 2020
Cooperazione amministrativa
1. Ai fini dell', paragrafo 2, e dell'articolo 7, paragrafi da 2 a 5, del regolamento (UE) 2018/1807, l'IMI fornisca la funzionalità tecnica necessaria, in particolare, per:
a)
presentare, a norma di tali articoli, una richiesta di assistenza debitamente giustificata, corredata di eventuali informazioni di accompagnamento e di una illustrazione scritta dei motivi;
b)
trasmettere la richiesta all'autorità competente dello Stato membro destinatario della richiesta;
c)
rispondere comunicando i dati richiesti e fornendo:
i)
le informazioni necessarie per accedere ai dati e per scaricarli; o
ii)
i dettagli su come e quando sarà effettuato il trasferimento dei dati; o
iii)
i dati richiesti;
d)
informare l'autorità richiedente che le condizioni per la richiesta di assistenza non sono state soddisfatte.
2. Ai fini dell', paragrafo 4, secondo comma, del regolamento (UE) 2018/1807 l'IMI fornisce la funzionalità tecnica necessaria, in particolare, per:
a)
notificare una misura provvisoria alla Commissione;
b)
comunicare le misure necessarie adottate dalla Commissione, se del caso;
c)
comunicare informazioni sull'esperienza acquisita e scambiare tutte le informazioni pertinenti con i punti di contatto unici negli Stati membri.
Storico versioni
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