Art. 2
Autorità competenti
In vigore dal 10 nov 2020
Autorità competenti
Ai fini del progetto pilota le autorità competenti di cui all', paragrafo 6, del regolamento (UE) 2018/1807, i punti di contatto unici di cui all'articolo 7, paragrafo 1, di tale regolamento e le entità responsabili della comunicazione delle misure di cui all', paragrafo 4, di tale regolamento sono considerati autorità competenti ai sensi dell', secondo comma, lettera f), del regolamento (UE) n. 1024/2012.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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