Art. 3 · Cooperazione amministrativa

Art. 3

Cooperazione amministrativa

In vigore dal 10 nov 2020
Cooperazione amministrativa 1.   Ai fini dell', paragrafo 2, e dell'articolo 7, paragrafi da 2 a 5, del regolamento (UE) 2018/1807, l'IMI fornisca la funzionalità tecnica necessaria, in particolare, per: a) presentare, a norma di tali articoli, una richiesta di assistenza debitamente giustificata, corredata di eventuali informazioni di accompagnamento e di una illustrazione scritta dei motivi; b) trasmettere la richiesta all'autorità competente dello Stato membro destinatario della richiesta; c) rispondere comunicando i dati richiesti e fornendo: i) le informazioni necessarie per accedere ai dati e per scaricarli; o ii) i dettagli su come e quando sarà effettuato il trasferimento dei dati; o iii) i dati richiesti; d) informare l'autorità richiedente che le condizioni per la richiesta di assistenza non sono state soddisfatte. 2.   Ai fini dell', paragrafo 4, secondo comma, del regolamento (UE) 2018/1807 l'IMI fornisce la funzionalità tecnica necessaria, in particolare, per: a) notificare una misura provvisoria alla Commissione; b) comunicare le misure necessarie adottate dalla Commissione, se del caso; c) comunicare informazioni sull'esperienza acquisita e scambiare tutte le informazioni pertinenti con i punti di contatto unici negli Stati membri.
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