Art. 2
Trasmissione di informazioni statistiche riservate a Eurostat
In vigore dal 22 ott 2020
Trasmissione di informazioni statistiche riservate a Eurostat
1. Il Consiglio direttivo delega al Comitato esecutivo il potere di decidere in merito alla trasmissione di informazioni statistiche riservate a Eurostat nell’ambito di applicazione del PdI sulle statistiche economiche e finanziarie.
2. Una decisione sulla trasmissione di informazioni statistiche riservate dalla BCE a Eurostat, come descritta nel paragrafo 1, è adottata mediante una decisione delegata solo se sono soddisfatti i criteri per l’adozione di decisioni delegate di cui all’.
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