Art. 4

Criteri per l’adozione di decisioni delegate sulla trasmissione di informazioni statistiche riservate a Eurostat e sulle modifiche dell’SLA relativo agli scambi di dati

In vigore dal 22 ott 2020
Criteri per l’adozione di decisioni delegate sulla trasmissione di informazioni statistiche riservate a Eurostat e sulle modifiche dell’SLA relativo agli scambi di dati 1.   Una decisione sulla trasmissione di informazioni statistiche riservate di cui all’, paragrafo 1, a Eurostat oppure in merito a modifiche dell’SLA relativo agli scambi di dati ai sensi degli , rispettivamente, è assunta esclusivamente tramite decisione delegata qualora tale trasmissione sia necessaria per l’efficiente sviluppo, elaborazione o diffusione delle statistiche economiche e finanziarie europee o per migliorarne la qualità e qualora tale esigenza sia stata debitamente giustificata. Le informazioni statistiche riservate di cui all’, paragrafo 1, da trasmettere a Eurostat devono essere adeguate, pertinenti e non eccedenti rispetto ai suoi compiti. 2.   Una decisione sulla trasmissione di informazioni statistiche riservate di cui all’, paragrafo 1, a Eurostat oppure in merito a modifiche dell’SLA relativo agli scambi di dati ai sensi degli , rispettivamente, è assunta esclusivamente con decisione delegata qualora siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni: a) le informazioni siano necessarie a Eurostat per assicurare una compilazione significativa di statistiche economiche e finanziarie europee oppure per valutare la qualità dei contributi agli aggregati di tali statistiche; b) Eurostat acconsenta ad ottenere l’autorizzazione preventiva per ogni ulteriore trasmissione di informazioni statistiche riservate ai sensidi cui all’, paragrafo 1 oltre la prima. c) la richiesta includa informazioni che rientrano nell’ambito di applicazione del PdI sulle statistiche economiche e finanziarie; e d) la trasmissione di tali informazione non pregiudichi l’adempimento dei compiti del SEBC. Il Comitato per le statistiche del SEBC fornisce al Comitato esecutivo una valutazione sulla sussitenza delle condizioni di cui al primo comma. 3.   Al Consiglio direttivo viene notificata a tempo debito ogni decisione assunta dal Comitato esecutivo ai sensi degli . 4.   Qualora uno o più criteri per l’adozione di una decisione delegata, come stabiliti nei paragrafi 1 e/o 2, non siano soddisfatti, le decisioni relative alla trasmissione di informazioni statistiche riservate di cui all’, paragrafo 1, a Eurostat e in merito alle modifiche dell’SLA relativo agli scambi di dati nella misura in cui siano necessarie per la trasmissione di informazioni statistiche riservate di cui all’, paragrafo 1, a Eurostat sono adottate dal Consiglio direttivo su proposta del Comitato esecutivo.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dec:2020:1631:oj#art-4

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo