Art. 1
Definizioni
In vigore dal 22 ott 2020
Definizioni
Ai fini della presente decisione si applicano le seguenti definizioni:
(1)
per «informazioni statistiche riservate» si intendono informazioni statistiche riservate come definite al punto 12 dell’ del regolamento (CE) n. 2533/98;
(2)
per «decisione delegata» si intende una decisione assunta sulla base di una delega di poteri da parte del Consiglio direttivo ai sensi della presente decisione;
(3)
per «PdI sulle statistiche economiche e finanziarie» si intende il Protocollo d’intesa sulle statistiche economiche e finanziarie tra la Direzione Generale della Banca centrale europea (DG Statistiche) e l’Ufficio statistico delle Comunità europee (Eurostat), concluso il 10 marzo 2003.
(4)
Per «SLA relativo agli scambi di dati» si intende l’accordo sul livello di servizio («Service Level Agreement, SLA») relativo agli scambi di dati tra la Banca centrale europea (DG Statistiche) e l’Ufficio statistico delle Comunità europee (Eurostat), concluso nel febbraio 2008, come modificato di volta in volta in conformità ai termini in esso previsti, che costituisce l’allegato 2 al PdI sulle statistiche economiche e finanziarie.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec:2020:1631:oj#art-1