Art. 23
Continuità
In vigore dal 19 ott 2020
Continuità
Le norme e i regolamenti adottati per l'attuazione della decisione (PESC) 2016/2382 restano in vigore ai fini dell'attuazione della presente decisione, a condizione che siano compatibili con le disposizioni della presente decisione e finché non sono modificati o abrogati.
Storico versioni
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