Art. 23 · Continuità

Art. 23

Continuità

In vigore dal 19 ott 2020
Continuità Le norme e i regolamenti adottati per l'attuazione della decisione (PESC) 2016/2382 restano in vigore ai fini dell'attuazione della presente decisione, a condizione che siano compatibili con le disposizioni della presente decisione e finché non sono modificati o abrogati.
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