Art. 21
Collaborazione
In vigore dal 19 ott 2020
Collaborazione
L'AESD collabora, avvalendosi delle loro conoscenze specialistiche, con organizzazioni internazionali e altri soggetti pertinenti, quali istituti nazionali di formazione e di istruzione di paesi terzi, in particolare, ma non esclusivamente, quelli di cui all', paragrafo 2.
Storico versioni
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