Art. 20
Partecipazione alle attività di formazione e di istruzione dell'AESD
In vigore dal 19 ott 2020
Partecipazione alle attività di formazione e di istruzione dell'AESD
1. Tutte le attività di formazione e di istruzione dell'AESD sono aperte alla partecipazione dei cittadini di tutti gli Stati membri e degli Stati in via di adesione. Gli istituti che le organizzano e le svolgono assicurano che tale principio si applichi senza eccezioni.
2. Le attività di formazione e di istruzione dell'AESD, in particolare quelle di cui all', paragrafo 2, lettera d), sono anche aperte, in linea di massima, alla partecipazione dei cittadini di paesi che sono candidati all'adesione all'Unione e, nel caso, di altri paesi e organizzazioni terzi.
3. Alle attività di formazione partecipano il personale civile, diplomatico, di polizia e militare che si occupa di aspetti relativi al settore della PSDC e PESC e gli esperti da impiegare nelle missioni e operazioni PSDC.
Possono essere invitati a partecipare alle attività di formazione e di istruzione dell'AESD rappresentanti, tra l'altro, di organizzazioni internazionali, organizzazioni non governative, istituti accademici, dei media e del mondo imprenditoriale.
4. I partecipanti che hanno completato un corso dell'AESD ricevono un certificato firmato dall'AR. Le modalità di rilascio del certificato sono riesaminate periodicamente dal comitato direttivo. Il certificato è riconosciuto dagli Stati membri e dalle istituzioni dell'Unione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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