Art. 18

Attuazione di progetti

In vigore dal 19 ott 2020
Attuazione di progetti 1.   L'AESD può chiedere di partecipare a progetti di ricerca o di altro tipo nel settore della PESC. L'AESD può agire in qualità di coordinatore o di membro del progetto. Il capo può far parte del «comitato consultivo» di un tale progetto. Il capo può delegare tale compito a uno dei presidenti delle configurazioni del consiglio accademico esecutivo o a un membro del segretariato. 2.   I contributi provenienti da detti progetti devono essere visibili nel bilancio rettificativo dell'AESD ed essere utilizzati conformemente ai compiti e agli obiettivi dell'AESD.
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Attuazione di progetti (Art. 18 Decisione (UE) 2020/1515) — Testo vigente | Portale Normativo