Art. 18
Attuazione di progetti
In vigore dal 19 ott 2020
Attuazione di progetti
1. L'AESD può chiedere di partecipare a progetti di ricerca o di altro tipo nel settore della PESC. L'AESD può agire in qualità di coordinatore o di membro del progetto. Il capo può far parte del «comitato consultivo» di un tale progetto. Il capo può delegare tale compito a uno dei presidenti delle configurazioni del consiglio accademico esecutivo o a un membro del segretariato.
2. I contributi provenienti da detti progetti devono essere visibili nel bilancio rettificativo dell'AESD ed essere utilizzati conformemente ai compiti e agli obiettivi dell'AESD.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec:2020:1515:oj#art-18