Art. 4

In vigore dal 7 ott 2020
L’ambito e gli strumenti di applicazione della presente decisione sono sottoposti a riesame non appena ciò sia giustificato dagli sviluppi del mercato e dall’evoluzione delle norme e della tecnologia, o al più tardi entro il 30 settembre 2023.
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Art. 4 Decisione (UE) 2020/1426 — Testo vigente | Portale Normativo