Art. 2
In vigore dal 7 ott 2020
Ai fini della presente decisione si intende per:
1)
«sistemi di trasporto intelligenti» o «ITS», una serie di sistemi e servizi basati sulle tecnologie dell’informazione e della comunicazione, sia elettroniche sia aventi funzioni di elaborazione, controllo, posizionamento e comunicazione, di cui è dotato un sistema di trasporto stradale o un sistema di trasporto ferroviario urbano, o entrambi;
2)
«sistemi di trasporto stradale intelligenti» o «ITS su strada», i sistemi di trasporto intelligenti applicati a qualsiasi tipo di trasporto stradale (anche utilizzati al di fuori della sede stradale), che rendono possibili le comunicazioni legate alla sicurezza veicolo-veicolo (V2V) e infrastruttura-veicolo (I2V); gli ITS applicati a linee ferroviarie non separate dal traffico stradale o pedonale (ad esempio tram e metropolitana leggera) sono altresì considerati parte degli ITS su strada;
3)
«sistemi di trasporto ferroviario urbano intelligenti» o «ITS su ferrovie urbane», i sistemi di trasporto intelligenti applicati a linee ferroviarie urbane o suburbane guidate in modo permanente da almeno un sistema di controllo e di gestione e separate dal traffico stradale e pedonale;
4)
«potenza isotropa irradiata equivalente media» o «e.i.r.p. media», il valore dell’e.i.r.p. durante il burst di trasmissione che corrisponde alla potenza massima.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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