Art. 3

In vigore dal 7 ott 2020
1.   Gli Stati membri designano entro il 30 giugno 2021 la banda di frequenze 5 875-5 935 MHz per i sistemi di trasporto intelligenti, limitandola agli ITS su ferrovie urbane tra i 5 925 e i 5 935 MHz. Successivamente a tale designazione, e non appena sia ragionevolmente possibile, gli Stati membri rendono tale banda di frequenze disponibile su base non esclusiva. Tale designazione è conforme ai parametri definiti in allegato. 2.   Le applicazioni ITS su strada hanno priorità al di sotto dei 5 915 MHz e le applicazioni ITS su ferrovie urbane hanno priorità al di sopra dei 5 915 MHz, in modo da garantire la protezione dell’applicazione che usufruisce della priorità. 3.   L’accesso degli ITS su strada alla gamma di frequenze 5 915-5 925 MHz è limitato alle applicazioni che prevedono unicamente la connettività infrastruttura-veicolo (I2V) e coordinato, ove opportuno, con gli ITS su ferrovie urbane. 4.   L’accesso degli ITS su ferrovie urbane alla gamma di frequenze 5 925-5 935 MHz avviene su base condivisa ed è soggetto al contesto nazionale e alla domanda di ITS su ferrovie urbane, incluso un coordinamento con il servizio fisso.
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