Art. 3
Certificazione dei risparmi di CO2
In vigore dal 24 ago 2020
Certificazione dei risparmi di CO2
1. L’autorità di omologazione si accerta che i risparmi di CO2 ottenuti grazie all’uso della tecnologia innovativa siano stati determinati applicando il metodo di cui all’allegato.
2. Se un costruttore richiede la certificazione dei risparmi di CO2 derivanti da più di una luce esterna efficiente a LED di cui all’, in relazione a una versione del veicolo, l’autorità di omologazione determina quale dei sistemi di illuminazione esterna sottoposti a prova consente i risparmi di CO2 più bassi e registra il valore più basso nei pertinenti documenti di omologazione. Tale valore è utilizzato ai fini del paragrafo 4.
3. Se la tecnologia innovativa è montata su un veicolo bicarburante o policarburante, l’autorità di omologazione registra i risparmi di CO2 come segue:
a)
per i veicoli bicarburante che fanno uso di benzina e gas, il valore dei risparmi di CO2 con riferimento al GPL o al GNC;
b)
per i veicoli policarburante che fanno uso di benzina e E85, il valore dei risparmi di CO2 con riferimento alla benzina.
4. L’autorità di omologazione registra nella pertinente documentazione di omologazione i risparmi di CO2 certificati determinati conformemente ai paragrafi 1 e 2 e il codice dell’ecoinnovazione di cui all’, paragrafo 1.
5. L’autorità di omologazione registra tutti gli elementi considerati ai fini della certificazione in una relazione di prova che accompagna la relazione di verifica di cui all’, paragrafo 2, e che insieme a questa viene conservata, e su richiesta mette tali informazioni a disposizione della Commissione.
6. L’autorità di omologazione certifica i risparmi di CO2 solo se ritiene che la tecnologia innovativa sia conforme alle condizioni di cui all’, e se il risparmio di CO2 ottenuto è di 1 g CO2/km o superiore, come specificato all’articolo 9, paragrafo 1, lettera a), del regolamento di esecuzione (UE) n. 427/2014.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec_impl:2020:1222:oj#art-3