Art. 4

Codice di ecoinnovazione

In vigore dal 24 ago 2020
Codice di ecoinnovazione 1.   Alla tecnologia innovativa approvata dalla presente decisione è attribuito il codice di ecoinnovazione n. 34. 2.   I risparmi di CO2 registrati in riferimento a tale codice di ecoinnovazione possono essere presi in considerazione solo per il calcolo delle emissioni specifiche medie di un costruttore per l’anno civile 2020.
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Codice di ecoinnovazione (Art. 4 Decisione (UE) 2020/1222) — Testo vigente | Portale Normativo