Art. 1
Tecnologia innovativa
In vigore dal 24 ago 2020
Tecnologia innovativa
L’uso di diodi a emissione luminosa efficienti per l’illuminazione esterna è approvato come tecnologia innovativa ai sensi dell’articolo 11 del regolamento (UE) 2019/631 per l’utilizzo in veicoli commerciali leggeri che possono essere alimentati a benzina, diesel, gas di petrolio liquefatto (GPL), gas naturale compresso (GNC) o E85, o da una combinazione di tali carburanti, se è utilizzato in una o più delle seguenti luci esterne:
a)
proiettore anabbagliante (anche con sistema di fari direzionali anteriori);
b)
proiettore abbagliante;
c)
luce di posizione anteriore;
d)
fendinebbia anteriore;
e)
fendinebbia posteriore;
f)
indicatore di direzione anteriore;
g)
indicatore di direzione posteriore;
h)
luce di illuminazione della targa;
i)
luce di retromarcia;
j)
luce d’angolo;
k)
luce di curva statica;
l)
luci di ingombro;
m)
luci laterali.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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