Art. 9
Condizioni relative alla gestione dei terreni
In vigore dal 17 lug 2020
Condizioni relative alla gestione dei terreni
1. Almeno l’80 % della superficie disponibile per l’applicazione di effluente è destinato a colture con elevato assorbimento di azoto e stagione di crescita prolungata.
2. Le colture intercalari a prato non sono arate prima del 1o marzo dell’anno successivo a quello in cui sono state introdotte.
3. Le superfici prative sono arate in primavera. Una coltura con elevato assorbimento di azoto e stagione di crescita prolungata è seminata il più presto possibile, comunque non oltre 3 settimane dopo l’aratura del prato.
4. Le colture usate nella rotazione non includono leguminose o altri vegetali che fissano l’azoto atmosferico, fatta eccezione per i seguenti:
a)
trifoglio ed erba medica presente nelle praticolture che costituiscono complessivamente meno del 50 %;
b)
orzo e piselli con sottosemina di erba.
Storico versioni
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