Art. 10

Monitoraggio

In vigore dal 17 lug 2020
Monitoraggio 1.   Le autorità competenti garantiscono la redazione di mappe che indicano quanto segue: a) la percentuale di allevamenti di bovini interessati da autorizzazioni in ciascun comune; b) la percentuale di capi di bestiame interessati da autorizzazioni in ciascun comune; c) la percentuale di superficie agricola interessata da autorizzazioni in ciascun comune. Tali mappe sono aggiornate ogni anno. Le autorità competenti raccolgono e aggiornano annualmente i dati relativi alla rotazione delle colture e alle pratiche agricole negli allevamenti di bovini interessati da autorizzazioni previste dalla presente decisione. 2.   Le autorità competenti effettuano il monitoraggio delle acque della rizosfera, delle acque superficiali e delle acque sotterranee, e comunicano alla Commissione i dati relativi all’azoto e al fosforo nel profilo del suolo e alle concentrazioni di nitrati nelle acque superficiali e sotterranee in regime sia di deroga sia di non deroga. Il monitoraggio è effettuato a livello di azienda agricola nell’ambito del programma nazionale di monitoraggio dei bacini di drenaggio agricoli. I siti di monitoraggio sono rappresentativi delle principali tipologie di suolo, delle pratiche di fertilizzazione prevalenti e delle colture principali. Le zone caratterizzate da terreni sabbiosi sono oggetto di un monitoraggio rafforzato. Le concentrazioni di nitrati nelle acque superficiali e sotterranee sono inoltre oggetto di monitoraggio almeno nel 3 % di tutte le aziende interessate da un’autorizzazione. 3.   Le autorità competenti effettuano indagini e analisi continue dei nutrienti nell’ambito del programma nazionale di monitoraggio dei bacini di drenaggio agricoli e forniscono dati sull’uso locale del terreno, sulla rotazione delle colture e sulle pratiche agricole adottate negli allevamenti di bovini che beneficiano di un’autorizzazione. Le informazioni e i dati raccolti dalle analisi dei nutrienti di cui all’ e dal monitoraggio di cui al paragrafo 2 del presente articolo sono utilizzati per calcolare, sulla base di modelli, il quantitativo delle perdite di azoto e fosforo dagli allevamenti di bovini che beneficiano di un’autorizzazione, secondo principi scientifici. 4.   Le autorità competenti determinano e registrano la percentuale dei terreni oggetto di deroga coperti da: a) trifoglio o erba medica presenti nelle praticolture; b) orzo e piselli con sottosemina di erba.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dec_impl:2020:1074:oj#art-10

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Monitoraggio (Art. 10 Decisione (UE) 2020/1074) — Testo vigente | Portale Normativo