Art. 9 · Condizioni relative alla gestione dei terreni

Art. 9

Condizioni relative alla gestione dei terreni

In vigore dal 17 lug 2020
Condizioni relative alla gestione dei terreni 1.   Almeno l’80 % della superficie disponibile per l’applicazione di effluente è destinato a colture con elevato assorbimento di azoto e stagione di crescita prolungata. 2.   Le colture intercalari a prato non sono arate prima del 1o marzo dell’anno successivo a quello in cui sono state introdotte. 3.   Le superfici prative sono arate in primavera. Una coltura con elevato assorbimento di azoto e stagione di crescita prolungata è seminata il più presto possibile, comunque non oltre 3 settimane dopo l’aratura del prato. 4.   Le colture usate nella rotazione non includono leguminose o altri vegetali che fissano l’azoto atmosferico, fatta eccezione per i seguenti: a) trifoglio ed erba medica presente nelle praticolture che costituiscono complessivamente meno del 50 %; b) orzo e piselli con sottosemina di erba.
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