Art. 12

Trasmissione delle informazioni

In vigore dal 17 lug 2020
Trasmissione delle informazioni 1.   Entro il 30 giugno di ogni anno le autorità competenti presentano alla Commissione una relazione contenente le seguenti informazioni: a) dati relativi alla fertilizzazione in tutte le aziende agricole a superficie prativa interessate da autorizzazioni a norma dell’, comprese le informazioni relative a rendimenti e tipi di terreno; b) evoluzione del numero dei capi per ciascuna categoria di bestiame nei Paesi Bassi e nelle aziende agricole a superficie prativa interessate da autorizzazioni; c) evoluzione della produzione nazionale di effluente in termini di tenore di azoto e di fosfato; d) sintesi dei risultati dei controlli relativi ai coefficienti di escrezione per gli effluenti di suini e pollame a livello nazionale; e) mappe di cui all’, paragrafo 1; f) risultati del monitoraggio delle acque, comprese le informazioni relative all’evoluzione della qualità delle acque sotterranee e superficiali, nonché l’impatto della deroga sulla qualità delle acque; g) dati sulla concentrazione di azoto e fosforo di cui all’, paragrafo 2; h) risultati del più rigoroso monitoraggio delle acque di cui all’, paragrafo 5; i) risultati delle indagini sull’uso locale del terreno, sulla rotazione delle colture e sulle pratiche agricole, di cui all’, paragrafo 4; j) risultati dei calcoli basati su modelli di cui all’, paragrafo 4; k) valutazione dell’attuazione delle condizioni per le autorizzazioni di cui agli , sulla base dei controlli a livello di azienda e delle informazioni sulle aziende non conformi, nonché dell’esito dei controlli amministrativi e delle ispezioni di cui all’; l) un aggiornamento sull’attuazione della strategia rafforzata di applicazione delle norme di cui all’, in particolare per quanto riguarda: — l’attuazione dell’applicazione nelle zone ad alto rischio De Peel, Gelderse Vallei e Twente; — la rendicontabilità in tempo reale del trasporto di effluente mediante automazione entro la fine del 2020; — la decisione sulla revisione della politica in materia di sanzioni entro la fine di giugno 2020; — impatto delle misure volte a prevenire il rischio di diffusione del virus della Covid-19 sull’attuazione della strategia; m) risultati della strategia rafforzata di applicazione delle norme di cui all’, in particolare per quanto riguarda: — controlli fisici per tipo di allevamento; — eventuale riduzione dei casi di non conformità; — sanzioni amministrative; n) informazioni sulle sanzioni giudiziarie applicate. 2.   I dati territoriali contenuti nella relazione sono conformi, laddove applicabile, alle disposizioni della direttiva 2007/2/CE. Nel raccogliere i dati necessari, i Paesi Bassi si avvalgono, se del caso, delle informazioni acquisite nel quadro del sistema integrato di gestione e di controllo istituito a norma dell’articolo 67, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1306/2013.
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Trasmissione delle informazioni (Art. 12 Decisione (UE) 2020/1073) — Testo vigente | Portale Normativo