Art. 7

Condizioni per l’applicazione di effluente e di altri fertilizzanti

In vigore dal 17 lug 2020
Condizioni per l’applicazione di effluente e di altri fertilizzanti 1.   Il quantitativo di effluente di animali allevati a pascolo applicato ogni anno nelle aziende agricole a superficie prativa, compreso quello escreto dagli animali stessi, non supera un quantitativo corrispondente a 230 kg di azoto per ettaro sui terreni sabbiosi meridionali e centrali e sui terreni di tipo «loess» e a 250 kg di azoto per ettaro su altri terreni, fatte salve le condizioni di cui ai paragrafi da 2 a 8. L’apporto complessivo di azoto e fosfato è conforme al fabbisogno di nutrienti della coltura e ai nutrienti rilasciati dal terreno e non supera i limiti massimi di applicazione fissati nel sesto programma d’azione neerlandese. 2.   L’uso di fosfato da fertilizzanti chimici non è consentito. 3.   Per ogni azienda agricola a superficie prativa è elaborato e conservato un piano di fertilizzazione in cui sono specificate la rotazione delle colture sulla superficie aziendale e le applicazioni previste di effluente e di altri fertilizzanti azotati e fosfatici. Per il primo anno civile, il piano di fertilizzazione è disponibile presso l’azienda agricola a superficie prativa entro il 30 giugno, e per gli anni civili successivi, entro il 28 febbraio. 4.   Il piano di fertilizzazione contiene i seguenti elementi: a) il numero di capi di bestiame presenti nell’azienda agricola a superficie prativa; b) la descrizione del sistema di stabulazione e di stoccaggio dell’effluente, compreso il volume disponibile per lo stoccaggio dell’effluente; c) il calcolo dell’azoto (al netto delle perdite subite durante la stabulazione e lo stoccaggio) e del fosforo da effluente prodotti nell’azienda agricola a superficie prativa; d) il piano di rotazione delle colture, che deve specificare la superficie dei singoli appezzamenti adibita a praticoltura e ad altre colture, inclusa una mappa schematica dell’ubicazione dei singoli appezzamenti; e) il fabbisogno prevedibile di azoto e fosforo delle colture; f) il quantitativo e il tipo di effluente consegnato ai contraenti e quindi non impiegato nell’azienda agricola a superficie prativa; g) il quantitativo dell’effluente importato usato nell’azienda agricola a superficie prativa; h) il calcolo del contributo apportato dalla mineralizzazione di sostanze organiche, dalle colture di leguminose e dalle deposizioni atmosferiche e del quantitativo di azoto presente nel terreno quando la coltura inizia ad assorbirlo in misura significativa; i) il calcolo dell’applicazione di azoto e fosforo da effluente per ciascuna parcella; j) il calcolo dell’applicazione di azoto da fertilizzanti chimici e di altro tipo per ciascuna parcella; k) i calcoli per determinare l’osservanza delle norme relative all’applicazione di azoto e di fosforo stabilite dal sesto programma d’azione neerlandese. Il piano di fertilizzazione è aggiornato entro sette giorni dall’introduzione di eventuali modifiche delle pratiche agricole presso l’azienda agricola a superficie prativa. 5.   Per ogni azienda agricola a superficie prativa viene redatto e conservato un registro di fertilizzazione per ogni anno civile. I registri sono trasmessi alle autorità competenti entro il 31 marzo dell’anno civile successivo. 6.   Il registro di fertilizzazione contiene i seguenti elementi: a) le superfici coltivate; b) il numero e il tipo di capi di bestiame; c) la produzione di effluente per capo di bestiame; d) il quantitativo di fertilizzanti importato dall’azienda agricola a superficie prativa; e) il quantitativo di effluente consegnato ai contraenti e quindi non impiegato nell’azienda agricola a superficie prativa e il nome di tali contraenti. 7.   Almeno una volta ogni quattro anni è effettuata un’analisi periodica del tenore di azoto e di fosforo del terreno per ciascuna area uniforme dell’azienda in termini di rotazione delle colture e caratteristiche del terreno. È necessaria come minimo un’analisi ogni cinque ettari di terreno agricolo. In caso di aratura per il rinnovo delle superfici prative, i limiti massimi di applicazione di azoto stabiliti per legge nel sesto programma d’azione neerlandese sono abbassati di 50 kg N/ha sui terreni sabbiosi e di tipo «loess» dopo il 31 maggio di ogni anno civile. In caso di aratura delle superfici prative per la coltivazione di mais su terreni sabbiosi o di tipo «loess», i limiti massimi di applicazione di azoto stabiliti nel sesto programma d’azione neerlandese per il granturco sono abbassati di 65 kg N/ha. 8.   È vietato applicare effluente agricolo nel periodo autunnale prima della semina dei prati.
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Condizioni per l’applicazione di effluente e di altri fertilizzanti (Art. 7 Decisione (UE) 2020/1073) — Testo vigente | Portale Normativo