Art. 4

Condizioni generali per la deroga

In vigore dal 17 lug 2020
Condizioni generali per la deroga La deroga è concessa alle seguenti condizioni: (1) I Paesi Bassi monitorano la quantità di effluenti prodotti e assicurano che la produzione di effluente a livello nazionale, sia in termini di azoto che di fosforo, non superi il livello registrato nel 2002, corrispondente a 504,4 milioni di kg di azoto e 172,9 milioni di kg di fosfato. (2) I Paesi Bassi attuano pienamente una strategia rafforzata di applicazione delle norme volta a consolidare la conformità alla normativa neerlandese in materia di effluenti e ad assicurare che siano monitorate in maniera efficace eventuali informazioni che indicano situazioni di non conformità. La strategia rafforzata di applicazione delle norme include almeno i seguenti elementi: a) una valutazione indipendente delle dimensioni e della portata dei casi di non conformità intenzionale alle norme nazionali in materia di effluenti. Tale valutazione è effettuata dalle autorità nazionali competenti preposte al controllo delle norme nazionali in materia di effluenti, insieme alle autorità nazionali competenti incaricate di indagare e perseguire i reati di natura penale; b) un’individuazione delle aree di trattamento e gestione degli effluenti che presentano un rischio più elevato di violazione intenzionale delle norme nazionali in materia di effluenti; c) un rafforzamento delle capacità di ispezione e di controllo, che sia almeno pari al 40 % della capacità necessaria per eseguire ispezioni in loco presso le aziende agricole a superficie prativa interessate da autorizzazioni, di cui all’, paragrafo 2, compresi i controlli casuali, e una maggiore focalizzazione di tali capacità sulle aree a rischio in termini di trattamento e gestione degli effluenti; d) una metodologia chiara per stabilire penali e sanzioni che siano sufficientemente efficaci, proporzionate e dissuasive; e) la piena attuazione dell’applicazione nelle zone ad alto rischio De Peel, Gelderse Vallei e Twente, nella primavera del 2020; f) la rendicontabilità in tempo reale del trasporto di effluente mediante automazione entro la fine del 2020; g) la decisione sulla revisione della politica in materia di sanzioni entro la fine di giugno 2020; h) l’ispezione individuale del 5,5 % degli allevamenti suinicoli. Le misure volte a prevenire il rischio di diffusione del virus della Covid-19 possono incidere sulla fattibilità di tale percentuale. (3) La strategia rafforzata di applicazione è riveduta alla luce dell’esperienza acquisita nel corso dell’attuazione, in particolare se entro dicembre 2021 il numero di irregolarità o di casi di non conformità riscontrati non diminuisce, in modo da includere misure e controlli rafforzati. La strategia riveduta è notificata alla Commissione.
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