Art. 2

In vigore dal 7 lug 2020
1.   L’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza («alto rappresentante») è responsabile dell’attuazione della presente decisione. 2.   L’esecuzione tecnica del progetto di cui all’ è svolta dal Centro internazionale di Ginevra per lo sminamento a fini umanitari («GICHD»), e dalla sua agenzia specializzata, il gruppo di consulenza per la gestione delle munizioni («AMAT»). 3.   Il GICHD svolge i suoi compiti sotto la responsabilità dell’alto rappresentante. A tal fine, l’alto rappresentante stabilisce le necessarie modalità con il GICHD.
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Art. 2 Decisione (UE) 2020/979 — Testo vigente | Portale Normativo