Art. 3

In vigore dal 7 lug 2020
1.   L’importo di riferimento finanziario per l’esecuzione del progetto finanziato dall’Unione di cui all’ è pari a 1 642 109 EUR. 2.   L’importo destinato a coprire la fase I del progetto, è pari a 821 872 EUR. Il rimanente importo, pari a 820 237 EUR, è utilizzato se il Consiglio decide l’attuazione della fase II del progetto. 3.   Le spese finanziate con l’importo di riferimento di cui al paragrafo 1 sono gestite in conformità delle procedure e delle norme applicabili al bilancio generale dell’Unione. 4.   La Commissione vigila sulla corretta gestione delle spese di cui al paragrafo 1. A tal fine conclude il necessario accordo di finanziamento con il GICHD. L’accordo di finanziamento prevede che il GICHD debba assicurare una visibilità del contributo dell’Unione adeguata alla sua entità. 5.   La Commissione si adopera per concludere l’accordo di finanziamento di cui al paragrafo 4 il più presto possibile successivamente all’entrata in vigore della presente decisione. Essa informa il Consiglio di ogni difficoltà in tale procedura e della data di conclusione dell’accordo di finanziamento.
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Art. 3 Decisione (UE) 2020/979 — Testo vigente | Portale Normativo