Art. 2
In vigore dal 7 lug 2020
1. L’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza («alto rappresentante») è responsabile dell’attuazione della presente decisione.
2. L’esecuzione tecnica del progetto di cui all’ è svolta dal Centro internazionale di Ginevra per lo sminamento a fini umanitari («GICHD»), e dalla sua agenzia specializzata, il gruppo di consulenza per la gestione delle munizioni («AMAT»).
3. Il GICHD svolge i suoi compiti sotto la responsabilità dell’alto rappresentante. A tal fine, l’alto rappresentante stabilisce le necessarie modalità con il GICHD.
Storico versioni
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