Art. 16

Servizio degli archivi storici della Commissione

In vigore dal 6 lug 2020
Servizio degli archivi storici della Commissione Il servizio degli archivi storici della Commissione svolge i seguenti compiti: a) garantisce l’autenticità, l’affidabilità e l’integrità degli atti, fascicoli e archivi della Commissione che sono stati ad esso trasmessi, e l’accesso agli stessi; b) garantisce la protezione materiale e l’integrità dei metadati degli atti e dei fascicoli trasmessi dai servizi; c) rende disponibili alle direzioni generali o ai servizi assimilati, su richiesta, gli atti e i fascicoli; d) procede, se necessario e in cooperazione con la direzione generale o il servizio assimilato d’origine o suo successore, a un secondo esame di tutti gli atti, i fascicoli e gli archivi trasmessi; e) avvia la declassificazione dei documenti classificati ai sensi degli del regolamento (CEE, Euratom) n. 354/83 del Consiglio; f) rende accessibili al pubblico gli archivi storici della Commissione dopo la scadenza del termine di 30 anni, eccezion fatta per gli atti coperti dall’eccezione relativa alla vita privata e all’integrità degli individui, o da quella relativa agli interessi commerciali di una persona fisica o giuridica, compresa la proprietà intellettuale; g) deposita presso gli Archivi storici dell’Unione europea all’IUE gli archivi storici della Commissione che sono stati resi accessibili al pubblico.
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Servizio degli archivi storici della Commissione (Art. 16 Decisione (UE) 2021/2121) — Testo vigente | Portale Normativo