Art. 4
In vigore dal 29 giu 2020
1. L’alto rappresentante riferisce al Consiglio sull’attuazione della presente decisione in base a relazioni periodiche elaborate dalla commissione preparatoria della CTBTO. Tali relazioni costituiscono la base della valutazione effettuata dal Consiglio.
2. La Commissione europea fornisce informazioni sugli aspetti finanziari dell’attuazione dei progetti di cui all’, paragrafo 2.
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