Art. 2
In vigore dal 29 giu 2020
1. L’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza («alto rappresentante») è responsabile dell’attuazione della presente decisione.
2. L’attuazione tecnica dei progetti di cui all’, paragrafo 2, è affidata alla commissione preparatoria della CTBTO, che svolge tale compito sotto il controllo dell’alto rappresentante. A tal fine l’alto rappresentante stabilisce le necessarie modalità con la commissione preparatoria della CTBTO.
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